IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11  aprile  1988,  che  sostituisce  il
primo e secondo comma dell'art. 83 del testo unico delle norme  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393  con  cui  viene
stabilito che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni  e  gli
esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni  le  cui
caratteristiche e modalita' sono determinate con decreto del Ministro
dei trasporti; 
 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida  per  aspiranti
conducenti devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore di
un contrassegno in materiale retroriflettente di  forma  quadrata  di
lato di 30 cm, recante  la  lettera  P  dell'alfabeto  maiuscola,  di
colore nero, su fondo di colore bianco. 
  La lettera P  dovra'  avere  un'altezza  pari  a  due  terzi  delle
dimensioni del contrassegno e lo spessore di mm 8. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo e alle premesse:
             Il  comma  1  dell'art. 6 della legge n. 111/1988 (Norme
          sulla istituzione della  patente  di  guida  comunitaria  e
          nuove  disposizioni  per  il conseguimento delle patenti di
          guida  e  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  stradale)
          sostituisce  i commi primo e secondo dell'art. 83 del testo
          unico delle norme sulla  circolazione  stradale,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 con
          i seguenti:
             "A  chi  ha  fatto  domanda per sostenere l'esame per la
          patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della
          patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei
          requisiti  fisici  e  psichici  prescritti,  e'  rilasciata
          un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
             L'autorizzazione  consente  all'aspirante di esercitarsi
          su veicoli delle categorie per le quali e' stata  richiesta
          la  patente  o  l'estensione  di  validita' della medesima,
          purche' al suo fianco si trovi, in  funzione  d'istruttore,
          persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita
          di patente valida per la stessa  categoria,  conseguita  da
          almeno   dieci   anni,   ovvero  valida  per  la  categoria
          superiore, la quale deve, a  tutti  gli  effetti,  vigilare
          sulla  marcia  del  veicolo intervenendo tempestivamente ed
          efficacemente in caso di necessita'.
             Per  gli  aspiranti all'ottenimento della patente per la
          guida di motoveicoli non si applicano le norme  di  cui  al
          comma precedente.
             Gli  autoveicoli  per  le  esercitazioni  e gli esami di
          guida  debbono  essere  muniti  di  appositi   contrassegni
          recanti  la  lettera  alfabetica  P.  Tale  contrassegno e'
          sostituito per i veicoli delle autoscuole  con  la  scritta
          scuola  guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le
          modalita' di applicazione saranno determinate  con  decreto
          del Ministro dei trasporti".